BLOG

Vacanza rovinata? Cosa si può davvero chiedere al tour operator

di Stefano Zucali

Le vacanze estive sono ormai alle spalle ma non è detto che abbiano lasciato solo buoni ricordi.

Può capitare che il periodo di ferie sia stato rovinato dalla mancata o ritardata partenza di un mezzo di trasporto (treno, nave, aereo) o dalle caratteristiche degli alloggi (case, alberghi, b&b) difformi da quelle prospettate o da altri disservizi più o meno imputabili al tour operator.

Ma quando il “disagio” patito in vacanza può effettivamente ricondursi alla categoria del danno risarcibile?

L’articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) prevede che “Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.  Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.”

La norma definisce il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”.

Si tratta di un pregiudizio non patrimoniale (danno morale) che si distingue e si affianca al classico danno patrimoniale da perdita economica.

Continua a leggere

Sanatoria Covid-19 e richiedenti asilo

di Stefano Zucali

Com’è noto, tra i provvedimenti adottati dal Governo per reagire agli effetti devastanti della pandemia causata dal COVID 19 è inclusa anche la regolarizzazione di alcune categorie di lavoratori stranieri presenti in Italia.

La sanatoria è frutto di un difficile compromesso politico ed è stata pensata, in prima battuta, per far fronte alla crisi che ha colpito il settore agricolo.

L’articolo 103 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, Decreto Legge Rilancio, attualmente in fase di conversione, stabilisce, infatti, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale senza permesso.

La norma fissa, in altre parole, le regole per far emergere il cd. “lavoro nero” ampiamente abusato sia nel settore dell’agricoltura sia in quello della collaborazione familiare, anch’esso interessato dalla sanatoria.

Nello specifico sono previsti due canali di emersione.

Il primo, delineato dal comma 1 dell’articolo 103, consente al datore di lavoro di formalizzare un nuovo rapporto subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.

Il secondo, stabilito dal comma 2 della medesima norma, prevede la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, già presenti sul territorio nazionale alla data del 8 marzo 2020 e che abbiano svolto regolarmente in precedenza attività lavorativa in uno dei comparti a cui è vincolata la regolarizzazione (agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona e lavoro domestico), di chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi convertibile alla scadenza in permesso di lavoro.

Continua a leggere

© 2019 Portaromana6 - ALL RIGHTS RESERVED