Vacanza rovinata? Cosa si può davvero chiedere al tour operator
di Stefano Zucali
Le vacanze estive sono ormai alle spalle ma non è detto che abbiano lasciato solo buoni ricordi.
Può capitare che il periodo di ferie sia stato rovinato dalla mancata o ritardata partenza di un mezzo di trasporto (treno, nave, aereo) o dalle caratteristiche degli alloggi (case, alberghi, b&b) difformi da quelle prospettate o da altri disservizi più o meno imputabili al tour operator.
Ma quando il “disagio” patito in vacanza può effettivamente ricondursi alla categoria del danno risarcibile?
L’articolo 46 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) prevede che “Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.”
La norma definisce il cosiddetto “danno da vacanza rovinata”.
Si tratta di un pregiudizio non patrimoniale (danno morale) che si distingue e si affianca al classico danno patrimoniale da perdita economica.